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IPSOA Quotidiano
Imposta su trasferimento diritto di proprietà: non è sulla raccolta di capitali
12/02/2026 - Con le conclusioni presentate in data 12 febbraio 2026 l’Avvocato Generale ha evidenziato che un’imposta che grava sul trasferimento a titolo onerodo del diritto di proprietà o di altri diritti reali su beni immobili non deve essere considerata un’imposta indiretta sulla raccolta di capitali ai sensi della <a target="_blank" class="rich-legge" title="direttiva 20087CE" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000601652SOMM">direttiva 2008/7/CE</a> del Consiglio, del 12 febbraio 2008 concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali. Lo stesso vale quando si equipara al concetto di trasferimento di beni immobili qualsiasi fatto in conseguenza del quale un socio venga a detenere almeno il 75% del capitale sociale di una società proprietaria di beni immobili. Con le conclusioni presentate in data 12 febbraio 2026 l’Avvocato Generale ha evidenziato che un’imposta che grava sul trasferimento a titolo onerodo del diritto di proprietà o di altri diritti reali su beni immobili non deve essere considerata un’imposta indiretta sulla raccolta di capitali ai sensi della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008 concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali. Lo stesso vale quando si equipara al concetto di trasferimento di beni immobili qualsiasi fatto in conseguenza del quale un socio venga a detenere almeno il 75% del capitale sociale di una società proprietaria di beni immobili.
Adesione al CPB anche per ISA DG69U
12/02/2026 - Con la risposta a interpello n. 38 del 12 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il <a target="_blank" class="rich-legge" title="decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2024" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000960712SOMM">decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2024</a>, di approvazione tra l'altro dell'ISA DG69U, all'articolo 3, comma 2, prevede che per gli indici DG40U, DG50U, DG69U e DK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli indici stessi, di cui alla lettera a) del comma 1, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli <a target="_blank" class="rich-legge" title="articoli 92" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110002ART96">articoli 92</a> e <a target="_blank" class="rich-legge" title="93" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110002ART97">93</a> del <a target="_blank" class="rich-legge" title="testo unico delle imposte sui redditi" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110002SOMM">testo unico delle imposte sui redditi</a>. Con la risposta a interpello n. 38 del 12 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2024, di approvazione tra l'altro dell'ISA DG69U, all'articolo 3, comma 2, prevede che per gli indici DG40U, DG50U, DG69U e DK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli indici stessi, di cui alla lettera a) del comma 1, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte sui redditi.
Decesso dei soci: quando è ammissibile l'affrancamento straordinario
12/02/2026 - Con la risposta a interpello n. 38 del 12 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'assenza della qualifica di soci in capo agli Eredi è di per sé sufficiente a orientare in senso negativo la risposta in ordine all'applicazione dell'affrancamento straordinario ex <a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 14" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000973696ART47">art. 14</a> <a target="_blank" class="rich-legge" title="d.lgs. n. 192 del 2024" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000973696SOMM">d.lgs. n. 192 del 2024</a>. Con la risposta a interpello n. 38 del 12 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'assenza della qualifica di soci in capo agli Eredi è di per sé sufficiente a orientare in senso negativo la risposta in ordine all'applicazione dell'affrancamento straordinario ex art. 14 d.lgs. n. 192 del 2024.
Tutela della parità di trattamento tra le persone: approvato decreto attuativo delle norme UE
12/02/2026 - Il Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2026 ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1499 sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall’origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall’età o dall’orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura. In particolare, il decreto prevede l’istituzione di un nuovo Organismo per la parità, configurato quale autorità amministrativa indipendente, dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, contabile e finanziaria, che opererà senza vincoli di subordinazione o gerarchia a decorrere dal 1° gennaio 2027. Il Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2026 ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1499 sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall’origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall’età o dall’orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura. In particolare, il decreto prevede l’istituzione di un nuovo Organismo per la parità, configurato quale autorità amministrativa indipendente, dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, contabile e finanziaria, che opererà senza vincoli di subordinazione o gerarchia a decorrere dal 1° gennaio 2027.
CCNL, Carta - aziende industriali: le novità dell'ipotesi di rinnovo dell'accordo
12/02/2026 - Per il personale dipendente delle aziende esercenti l'industria della carta, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e delle aziende cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone, Assocarta e Assografici, con Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Ugl-carta e stampa, hanno sottoscritto in data 10 febbraio 2026 l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL di settore. L'accordo sarà sottoposto al giudizio dei lavoratori entro il 31 marzo 2026 e sarà applicabile all'atto della firma definitiva. Il nuovo contratto decorre dal 1° aprile 2026 e scadrà il 31 dicembre 2028. Per il personale dipendente delle aziende esercenti l'industria della carta, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e delle aziende cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone, Assocarta e Assografici, con Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Ugl-carta e stampa, hanno sottoscritto in data 10 febbraio 2026 l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL di settore. L'accordo sarà sottoposto al giudizio dei lavoratori entro il 31 marzo 2026 e sarà applicabile all'atto della firma definitiva. Il nuovo contratto decorre dal 1° aprile 2026 e scadrà il 31 dicembre 2028.
CIGS aree di crisi industriale complessa: risorse e regole per la domanda
12/02/2026 - Con la circolare n. 3 del 2026 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito indicazioni in merito alla presentazione delle istanze di cassa integrazione straordinaria da parte delle aziende operanti in territori riconosciuti come area di crisi industriale complessa. La circolare n. 3 del 2026 arriva dopo il rifinanziamento dell’ammortizzatore sociali effettuato dalla legge di Bilancio 2026 (<a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1992025" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000996314SOMM">legge n. 199/2025</a>). Con la circolare n. 3 del 2026 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito indicazioni in merito alla presentazione delle istanze di cassa integrazione straordinaria da parte delle aziende operanti in territori riconosciuti come area di crisi industriale complessa. La circolare n. 3 del 2026 arriva dopo il rifinanziamento dell’ammortizzatore sociali effettuato dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025).
Risk Mitigation Accounting: le osservazioni preliminari dell'EFRAG
10/02/2026 - L’EFRAG ha pubblicato la Draft Comment Letter sul progetto IASB Risk Mitigation Accounting. L’organismo non ha ancora assunto posizioni definitive e pone domande agli stakeholder per definire il proprio parere finale. Alcuni ritengono che l’RMA debba perseguire con pari peso la rappresentazione fedele della gestione del rischio e l’eliminazione delle asimmetrie contabili; l’EFRAG si interroga inoltre sull’esclusione di alcuni strumenti, come le attività al fair value through profit or loss, dai portafogli ammissibili. Servono chiarimenti sul test dell’eccesso di aggiustamento. I membri divergono su data di entrata in vigore e ritiro dello IAS 39, pur concordando sulla necessità di una lunga transizione. Le proposte di informativa sono generalmente accolte positivamente. L’EFRAG evidenzia infine l’esigenza di una soluzione contabile più adeguata per la gestione dinamica del rischio di tasso nelle entità IFRS 17. Gli stakeholder possono presentare i commenti entro il 22 giugno 2026. L’EFRAG ha pubblicato la Draft Comment Letter sul progetto IASB Risk Mitigation Accounting. L’organismo non ha ancora assunto posizioni definitive e pone domande agli stakeholder per definire il proprio parere finale. Alcuni ritengono che l’RMA debba perseguire con pari peso la rappresentazione fedele della gestione del rischio e l’eliminazione delle asimmetrie contabili; l’EFRAG si interroga inoltre sull’esclusione di alcuni strumenti, come le attività al fair value through profit or loss, dai portafogli ammissibili. Servono chiarimenti sul test dell’eccesso di aggiustamento. I membri divergono su data di entrata in vigore e ritiro dello IAS 39, pur concordando sulla necessità di una lunga transizione. Le proposte di informativa sono generalmente accolte positivamente. L’EFRAG evidenzia infine l’esigenza di una soluzione contabile più adeguata per la gestione dinamica del rischio di tasso nelle entità IFRS 17. Gli stakeholder possono presentare i commenti entro il 22 giugno 2026.
Derivazione rafforzata: applicazione dell'OIC 34 anche per l'acquirente
05/02/2026 - La Norma di comportamento AIDC n. 234 chiarisce che il principio di derivazione rafforzata si applica anche ai casi non disciplinati espressamente dagli OIC, purché la soluzione adottata rispetti i postulati dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 11" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000862131SOMM">OIC 11</a>. L’<a target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 34" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000943020SOMM">OIC 34</a>, pur rivolto al venditore per la rilevazione dei ricavi nei contratti complessi, può essere utilizzato anche dall’acquirente per l’analisi e l’allocazione dei costi, anche se ciò non produce rilevazioni simmetriche. In assenza di un principio specifico per l’acquirente, l’<a target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 11" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000862131SOMM">OIC 11</a> consente di definire politiche contabili autonome basate su analogia, postulati di bilancio e, se necessario, principi IFRS coerenti. Fiscalmente, tali politiche sono valide ai fini della derivazione rafforzata se correttamente applicate. Le asimmetrie tra venditore e acquirente non ostacolano il riconoscimento fiscale, salvo generare effetti distorsivi come doppia deduzione o doppia tassazione. La Norma di comportamento AIDC n. 234 chiarisce che il principio di derivazione rafforzata si applica anche ai casi non disciplinati espressamente dagli OIC, purché la soluzione adottata rispetti i postulati dell’OIC 11. L’OIC 34, pur rivolto al venditore per la rilevazione dei ricavi nei contratti complessi, può essere utilizzato anche dall’acquirente per l’analisi e l’allocazione dei costi, anche se ciò non produce rilevazioni simmetriche. In assenza di un principio specifico per l’acquirente, l’OIC 11 consente di definire politiche contabili autonome basate su analogia, postulati di bilancio e, se necessario, principi IFRS coerenti. Fiscalmente, tali politiche sono valide ai fini della derivazione rafforzata se correttamente applicate. Le asimmetrie tra venditore e acquirente non ostacolano il riconoscimento fiscale, salvo generare effetti distorsivi come doppia deduzione o doppia tassazione.
L'OIC 34 si applica anche all'acquirente
05/02/2026 - Secondo la <a target="_blank" title="Norma di Comportamento n. 234" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/02/05/derivazione-rafforzata-applicazione-oic-34-acquirente">Norma di Comportamento n. 234</a> dell’AIDC, quanto previsto dall’<a target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 34" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000943020SOMM">OIC 34</a> in relazione alla rilevazione dei ricavi da parte del cedente o prestatore, essendo volto al rispetto del postulato della rappresentazione sostanziale delle componenti reddituali, può essere esteso, applicando opportune cautele, anche all’acquirente dei beni e servizi, pur in assenza di una perfetta simmetria nelle relative rilevazioni contabili. Vediamo come. Secondo la Norma di Comportamento n. 234 dell’AIDC, quanto previsto dall’OIC 34 in relazione alla rilevazione dei ricavi da parte del cedente o prestatore, essendo volto al rispetto del postulato della rappresentazione sostanziale delle componenti reddituali, può essere esteso, applicando opportune cautele, anche all’acquirente dei beni e servizi, pur in assenza di una perfetta simmetria nelle relative rilevazioni contabili. Vediamo come.
Specializzazione intelligente: dal 2 marzo 2026 disposta la chiusura dello sportello agevolativo
12/02/2026 - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con decreto direttoriale del 12 febbraio 2026, ha disposto la chiusura dello sportello agevolativo “Specializzazione intelligente” dalle ore 10:00 del 2 marzo 2026. Le domande presentate entro le 18:00 del 27 febbraio 2026 saranno avviate all’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione. L’intervento sostiene progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale strategici e coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). La misura, attivata nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile e collegata ai finanziamenti agevolati del FRI, prevede anche contributi diretti alla spesa. È destinata a progetti realizzati nelle Regioni meno sviluppate, con una dotazione di 328 milioni di euro per i finanziamenti agevolati e 145,43 milioni per i contributi. Possono accedere imprese di qualsiasi dimensione con almeno due bilanci approvati e Centri di ricerca, singolarmente o in forma congiunta. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con decreto direttoriale del 12 febbraio 2026, ha disposto la chiusura dello sportello agevolativo “Specializzazione intelligente” dalle ore 10:00 del 2 marzo 2026. Le domande presentate entro le 18:00 del 27 febbraio 2026 saranno avviate all’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione. L’intervento sostiene progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale strategici e coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). La misura, attivata nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile e collegata ai finanziamenti agevolati del FRI, prevede anche contributi diretti alla spesa. È destinata a progetti realizzati nelle Regioni meno sviluppate, con una dotazione di 328 milioni di euro per i finanziamenti agevolati e 145,43 milioni per i contributi. Possono accedere imprese di qualsiasi dimensione con almeno due bilanci approvati e Centri di ricerca, singolarmente o in forma congiunta.
Editoria: definite le regole per i contributi alle assunzioni 2025
12/02/2026 - La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il provvedimento che definisce requisiti e modalità per accedere al contributo destinato alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2025, di giovani professionisti under 36 con competenze nella digitalizzazione editoriale e nei servizi media. La misura, prevista dal DPCM 17 settembre 2025, sostiene imprese editoriali, agenzie di stampa ed emittenti radio‑televisive non partecipate dallo Stato, riconoscendo 10.000 euro per ogni assunzione, nel limite complessivo di 2 milioni di euro, nel rispetto della disciplina UE “de minimis”. Le domande devono essere presentate online tramite il portale impresainungiorno.gov.it dal 12 marzo al 14 aprile 2026, includendo dichiarazioni sui requisiti, sui contratti stipulati e sulle competenze dei lavoratori. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria verificherà i dati tramite INPS e potrà richiedere documentazione integrativa. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il provvedimento che definisce requisiti e modalità per accedere al contributo destinato alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2025, di giovani professionisti under 36 con competenze nella digitalizzazione editoriale e nei servizi media. La misura, prevista dal DPCM 17 settembre 2025, sostiene imprese editoriali, agenzie di stampa ed emittenti radio‑televisive non partecipate dallo Stato, riconoscendo 10.000 euro per ogni assunzione, nel limite complessivo di 2 milioni di euro, nel rispetto della disciplina UE “de minimis”. Le domande devono essere presentate online tramite il portale impresainungiorno.gov.it dal 12 marzo al 14 aprile 2026, includendo dichiarazioni sui requisiti, sui contratti stipulati e sulle competenze dei lavoratori. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria verificherà i dati tramite INPS e potrà richiedere documentazione integrativa.
Come accedere ai contributi del bando Secure per la cybersecurity
12/02/2026 - Il bando Secure finanzia fino a 30.000 € le PMI che sviluppano prodotti digitali. La scadenza per la presentazione delle domande è il 29 marzo 2026. Il bando Secure sostiene le PMI europee che producono o sviluppano prodotti con componenti digitali, offrendo contributi a fondo perduto per interventi di cybersecurity. Sono finanziabili audit, analisi delle vulnerabilità, penetration test e attività per la conformità al Cyber Resilience Act. Le domande possono essere presentate fino al 29 marzo 2026. Il bando Secure finanzia fino a 30.000 € le PMI che sviluppano prodotti digitali. La scadenza per la presentazione delle domande è il 29 marzo 2026. Il bando Secure sostiene le PMI europee che producono o sviluppano prodotti con componenti digitali, offrendo contributi a fondo perduto per interventi di cybersecurity. Sono finanziabili audit, analisi delle vulnerabilità, penetration test e attività per la conformità al Cyber Resilience Act. Le domande possono essere presentate fino al 29 marzo 2026.
WIBOR nei mutui: la Corte UE esclude l'abusività automatica
12/02/2026 - La Corte di giustizia dell’UE, nella sentenza del 12 febbraio 2026 (causa C‑471/24), ha stabilito che la clausola di un mutuo che prevede un tasso variabile basato su un indice di riferimento regolamentato, come il WIBOR 6M, rientra nell’ambito della direttiva sulle clausole abusive. Tuttavia, l’obbligo di trasparenza non impone alla banca di spiegare nel dettaglio la metodologia di calcolo dell’indice: tale compito spetta all’amministratore dell’indice, che deve pubblicarne gli elementi essenziali. La banca deve solo evitare informazioni fuorvianti. Poiché il WIBOR è soggetto a una disciplina europea rigorosa e considerato conforme, il suo utilizzo in un contratto non determina, di per sé, un significativo squilibrio a danno del consumatore. La clausola può comunque essere valutata caso per caso, ma non è automaticamente abusiva. La Corte di giustizia dell’UE, nella sentenza del 12 febbraio 2026 (causa C‑471/24), ha stabilito che la clausola di un mutuo che prevede un tasso variabile basato su un indice di riferimento regolamentato, come il WIBOR 6M, rientra nell’ambito della direttiva sulle clausole abusive. Tuttavia, l’obbligo di trasparenza non impone alla banca di spiegare nel dettaglio la metodologia di calcolo dell’indice: tale compito spetta all’amministratore dell’indice, che deve pubblicarne gli elementi essenziali. La banca deve solo evitare informazioni fuorvianti. Poiché il WIBOR è soggetto a una disciplina europea rigorosa e considerato conforme, il suo utilizzo in un contratto non determina, di per sé, un significativo squilibrio a danno del consumatore. La clausola può comunque essere valutata caso per caso, ma non è automaticamente abusiva.
Appalti UE e gestione russa: i chiarimenti della Corte di Giustizia
12/02/2026 - La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 12 febbraio 2026 nella causa C‑313/24, interpreta l’<a target="_blank" class="rich-legge" title="articolo 5 duodecies" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000802590ART492">articolo 5 duodecies</a>, paragrafo 1, lettera c), del <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento n. 8332014" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000802590SOMM">regolamento n. 833/2014</a> stabilendo che il divieto di aggiudicare o proseguire l’esecuzione di appalti pubblici con soggetti che agiscono per conto o sotto la direzione di entità russe non si applica automaticamente quando l’impresa aggiudicataria è una società residente nell’UE con membri del consiglio di amministrazione di cittadinanza russa. L’aggiudicazione è ammessa se l’autorità nazionale, dopo un esame completo delle circostanze, verifica l’assenza di un rischio plausibile che i fondi dell’appalto siano dirottati verso l’economia russa e se risulta non dimostrato, o altamente improbabile, che l’amministratore russo eserciti un effettivo potere di controllo sulla società. La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 12 febbraio 2026 nella causa C‑313/24, interpreta l’articolo 5 duodecies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 833/2014 stabilendo che il divieto di aggiudicare o proseguire l’esecuzione di appalti pubblici con soggetti che agiscono per conto o sotto la direzione di entità russe non si applica automaticamente quando l’impresa aggiudicataria è una società residente nell’UE con membri del consiglio di amministrazione di cittadinanza russa. L’aggiudicazione è ammessa se l’autorità nazionale, dopo un esame completo delle circostanze, verifica l’assenza di un rischio plausibile che i fondi dell’appalto siano dirottati verso l’economia russa e se risulta non dimostrato, o altamente improbabile, che l’amministratore russo eserciti un effettivo potere di controllo sulla società.
Agroalimentare: nuove regole UE per proteggere i produttori
12/02/2026 - Il Parlamento europeo ha approvato le nuove norme che rafforzano la cooperazione tra le autorità nazionali per contrastare le pratiche commerciali sleali nel settore agroalimentare. L’obiettivo è tutelare gli agricoltori, garantendo una remunerazione equa e prevenendo comportamenti scorretti da parte di grandi acquirenti, soprattutto nei casi transfrontalieri. Il regolamento integra la direttiva UTP del 2019, ampliando gli strumenti di intervento: le autorità potranno agire d’ufficio, senza attendere reclami, e saranno previste misure anche contro acquirenti extra‑UE, che dovranno designare un referente nell’Unione per facilitare le indagini. Le informazioni sulle pratiche sleali saranno condivise tramite il sistema di informazione del mercato interno, assicurando risposte rapide e coordinate. Le nuove norme, che ora attendono l’adozione del Consiglio, entreranno in vigore 18 mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il Parlamento europeo ha approvato le nuove norme che rafforzano la cooperazione tra le autorità nazionali per contrastare le pratiche commerciali sleali nel settore agroalimentare. L’obiettivo è tutelare gli agricoltori, garantendo una remunerazione equa e prevenendo comportamenti scorretti da parte di grandi acquirenti, soprattutto nei casi transfrontalieri. Il regolamento integra la direttiva UTP del 2019, ampliando gli strumenti di intervento: le autorità potranno agire d’ufficio, senza attendere reclami, e saranno previste misure anche contro acquirenti extra‑UE, che dovranno designare un referente nell’Unione per facilitare le indagini. Le informazioni sulle pratiche sleali saranno condivise tramite il sistema di informazione del mercato interno, assicurando risposte rapide e coordinate. Le nuove norme, che ora attendono l’adozione del Consiglio, entreranno in vigore 18 mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Quotidiano Giuridico
Ryanair, sanzione da 255 milioni di euro per abuso di posizione dominante
12/02/2026 - Secondo l’AGCM l’operatore irlandese avrebbe attuato una strategia commerciale volta a ostacolare l’acquisto di biglietti aerei per i propri voli tramite le agenzie di viaggio
Allucinazioni della GenAI, 5 avvocati sanzionati negli Stati Uniti
12/02/2026 - Sotto accusa l’omessa verifica dei documenti sottoscritti, per aver depositato atti contenenti citazioni giurisprudenziali inesistenti generate da un’AI generativa
Immagini, privacy e intelligenza artificiale: una guida dal Garante spagnolo
12/02/2026 - La pubblicazione fornisce indicazioni e chiarimenti sulle tutele da riconoscere ai diritti dei cittadini
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GDPR: come gestire gli adempimenti
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